Attività a RISCHIO BASSO

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Riferimenti normativi: Art. 34, c.2 DLgs 81/08 e accordi Stato Regioni del 21/12/2011


Prerequisiti: Nessuno

Obiettivi formativi
L’art. 34, c. 2 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro che svolge i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi- RSPP (ai sensi dell’art. 34, c. 1 del D. Lgs. 81/08) provveda a frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative nel rispetto di quanto previsto dall’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito dalla Conferenza Stato Regioni in data 21/12/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2012. In particolare, l’accordo prevede che la formazione per il Datore di lavoro- RSPP segua percorsi di durata differente in funzione della classe di rischio alla quale è associata l’attività svolta, secondo il disposto dell’Allegato II dell’accordo citato. E' previsto lo svolgimento di un verifica finale di apprendimento, per valutare le conoscenze acquisite durante il corso ed il rilascio di un attestato di frequenza e profitto.

In caso di inizio di nuova attività il Datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08, i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Di seguito si riassumono le attività alle quali l’accordo ha associato una classe di
RISCHIO BASSO

Alberghi, Ristoranti- Assicurazioni - Immobiliari, Informatica - Associazioni ricreative, culturali, sportive - Servizi domestici - Organizzazioni Extraterritoriali - Commercio ingrosso e dettaglio - Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli - lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.)- Comunicazioni


Norme particolari: Cancellazione o rinvio del corso: la società si riserva la facoltà, nel caso non pervenga un numero minimo di 12 iscrizioni, di cancellare, o rinviare l'effettuazione del corso. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata entro 5 giorni dall'inizio del corso.